Modifiche interne all’appartamento: quali obblighi?

giugno 22, 2016 | posted in: Attualità Incontri Consigli, Normative edifici | by

Le modifiche interne all’appartamento relative a  costruzione o demolizione di pareti per la modifica degli spazi abitativi è attività spesso sottovalutata dai proprietari in ambito di obblighi edilizi.

Di sicura utilità uno schematico e riassuntivo elenco, redatto utilizzando come spunto indicazioni forniteci dal Geom. Stefano Zantonello (http://studiozantonello.it/)

Anzitutto la modifica interna del caso di specie va segnalata tanto al Comune quanto al Catasto. Per le modifiche interne è necessario predisporre una CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata da tecnico abilitato), per il catasto serve invece una pratica di variazione DOCFA (documento catasto fabbricati).

Il professionista incaricato dovrà valutare le destinazioni dei nuovi vani creati, i quali dovranno  soddisfare i parametri da regolamento edilizio. Per ogni abitazione gli standard minimi sono:

– n.1 camera di minimo di 9 mq;
– n.1 soggiorno/cucina/sala da pranzo di almeno 18 mq (nel comune di Verona);
– n. 1 bagno di minimo 4 mq;
– i monolocali dovranno essere di minimo 45 mq;
Tutti i locali abitabili (camera, cucina, soggiorno, ufficio), per essere considerati tali (oltre alle dimensioni sopraccitate) dovranno rispettare il rapporto di 1/8 di superficie aereoilluminante.
Quanto indicato non esaurisce naturalmente l’argomento, ma da una sicura panoramica dei diversi aspetti da prendere in considerazione.
Non possiamo però trascurare in ambito condominiale anche i dettami dell’art. 1122 C.C., relativo a “opere su parti di proprietà o uso individuale”, che recita: nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.
Capobianco Dott. Mattia
Collaborazione Zantonello Geom. Stefano – http://studiozantonello.it/
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