Amianto e sicurezza condominiale

marzo 6, 2014 | posted in: Normative edifici | by

La presenza di amianto, o meglio asbesto, in determinati manufatti condominiali (tettoie o canne fumarie) può essere frequente negli edifici degli anni ’60 e ’70  in quanto l’eternit, ossia cemento con fibre di amianto, ha rappresentato una soluzione progettuale molto utilizzata dai costruttori dell’epoca, per le sue caratteristiche ignifughe e di isolamento termico.

Il DM 06.09.1994  prescrive l’obbligo per tutti i proprietari e/o gestori di edifici di effettuare la verifica della presenza di amianto. Oggetto del decreto sono tutti gli edifici pubblici e privati sia ad uso abitativo che industriale che commerciale.

Per capire a quali obblighi è soggetto l’amministratore di condominio in materia di amianto e quindi a quale quadro legislativo far riferimento, bisogna distinguere il ruolo che ricopre:

  • Amministratore della proprietà (in tutti i casi);
  • Datore di Lavoro (solo in presenza di personale alle sue dipendenze in quel determinato stabile)

Gli obblighi a carico dell’amministratore di condominio si configurano prevalentemente in attività quali:

  1. individuazione dei Materiali Contenenti Amianto all’interno dello stabile;
  2. valutazione di rischio, sia per il personale dipendente che per gli occupanti;
  3. attuazione delle corrette procedure di manutenzione e controllo;
  4. rispetto degli obblighi di legge applicabili nei cantieri di bonifica amianto;

Punto 1) trova applicazione in tutte le situazioni in quanto ogni azione di natura preventiva o protettiva non può prescindere dall’individuazione dell’amianto nello stabile.

Punto 2)  applicato in tutti quei casi in cui è emersa, dalla prima fase, la presenza di materiali contenenti amianto all’interno dello stabile. E’ necessario valutare quindi lo stato del manufatto, le eventuali attività di protezione e la loro tempistica o la sua bonifica se necessario.

Punto 3)  trova applicazione nei casi in cui individuata la presenza di amiato non sia emersa la necessità di interventi di bonifica. In questo caso vi è solo la necessità di attuare misure procedurali e organizzative idonee mantenere l’amianto in buone condizioni e garantire i bassi livelli di rischio emersi. In questo caso sarà necessario comunicare a residenti,  fornitori e prestatori d’opera, la presenza di amianto in determinati punti dello stabile.

Punto 4) si applica nei casi in cui l’assemblea dei condomini deliberi interventi volti alla bonifica dell’amianto. In questo caso trovano applicazione gli obblighi, a carico del committente dei lavori, indicati al titolo IV del D. Lgs 81/08, relativi ai cantieri temporanei o mobili definiti dall’art. 90.

L’attività di controllo e prevenzione è pertanto fondamentale nella gestione della materia, con la necessità di trattare le eventuali bonifiche affidandosi ad imprese specializzate del settore, trattandosi di aspetto estremamente delicato per la salute pubblica.

Capobianco Dott. Mattia

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