Certificato Prevenzione Incendi – Dpr n.151 del 2011

dicembre 20, 2013 | posted in: Normative edifici | by

Con il DPR151-2011 cambia la filosofia di gestione del Certificato di Prevenzione Incendi. Gli stessi Vigili del Fuoco sostengono infatti che “per la prima volta, in una materia così complessa, viene concretamente incoraggiata un’impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l’impresa e all’effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici”.

Vengono pertanto create tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa.

In termini condominiali la nuova normativa attribuisce all’Amministratore maggiori responsabilità rispetto al passato, il quale è garante della sicurezza dell’edificio attraverso la corretta istruzione del CPI, della corretta manutenzione dei dispositivi antincendio ed eventualmente informando dei rischi il personale che svolge le proprie mansioni all’interno dell’edificio.

La nuova disciplina non prende più in considerazione il numero di posti auto, ma la superficie dell’intera autorimessa.

Sono soggette infatti a Certificato le attività sopra i 300 mq (aree di manovra incluse) togliendo l’obbligo di esame progetto fino a 1000 mq. Inoltre il CPI è sostituito dalla SCIA sino a 3000 mq.

L’esame del progetto non è inoltre obbligatorio entro i 32 m di altezza dell’edificio. Oltre i 32 m ed entro i 54 il CPI è sostituito dalla SCIA (per il calcolo dell’altezza si calcola il parapetto o la finestra dell’ultimo piano).

In sintesi:

CATEGORIA A: attività considerate a basso rischio di incendio. Non richiedono il parere di conformità del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Non è necessario chiedere il parere preventivo prima di realizzare i lavori, né attendere il certificato di prevenzione incendi prima di dare inizio all’attività. Una volta finiti i lavori, per iniziare l’attività basta presentare allo sportello unico delle attività produttive una istanza al Comando, mediante SCIA commerciale con allegato progetto. Il progetto edilizio dovrà essere completo anche ai fini antincendio con la relativa attestazione del professionista abilitato concernente la rispondenza a norma dei lavori progettati ed eseguiti.

Accertata la completezza dell’istanza, il Comando o lo Sportello unico (SUAP) rilascia immediatamente la ricevuta e l’attività si intende autorizzata (art.4.1). Tuttavia, entro i successivi 60 giorni, il Comando effettua controlli attraverso visite tecniche che possono essere eseguite a campione o in base a programmi settoriali per categoria di attività. In caso di carenza dei requisiti, vieta la prosecuzione dell’attività.

Rientrano

  • autorimesse fino a 1000 mq
  • edifici civili con altezza antincendio fino a 32 metri

CATEGORIA B: per le attività della categoria B occorre chiedere al Comando il parere di conformità, presentando il progetto. Il Comando entro 30 giorni può chiedere documentazione integrativa e entro 60 giorni si pronuncia sulla conformità. A lavori ultimati, come per la categoria A, l’istanza per l’inizio dell’attività viene presentata tramite Scia e quindi l’attività può iniziare subito, salvo poi subire i controlli a campione.

Rientrano

  • edifici civili con altezza antincendio tra 32 e 54 metri
  • autorimesse oltre i 1000 mq

CATEGORIA C: comprende le attività più a rischio. Come per la categoria B, occorre chiedere il parere di conformità presentando il progetto. Il Comando entro 30 giorni può chiedere documentazione integrativa ed entro 60 giorni si pronuncia sulla conformità. A lavori ultimati, basta presentare al SUAP o al Comando una SCIA commerciale per dare inizio immediato all’attività.

Mentre per le attività in categoria A e B i controlli dei vigili del fuoco verranno fatti solo a campione, per le attività di categoria C verranno fatti sistematicamente. Solo in caso di esito positivo del controllo il Comando rilascerà il Certificato di prevenzione incendi

Rientrano:

  • edifici civili oltre i 54 metri di altezza antincendio

Una volta ottenuto il Certificato, esso va rinnovato ogni 5 anni.

Fonti: Vigili del Fuoco – Architetti Roma

Capobianco Dott. Mattia

About the Author


Diplomato presso l'istituto "Marco Polo" come Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere, Laureato nel Corso di Laurea di Pubbliche Relazioni presso la Facoltà di Lingue Moderne IULM, opera dal 2001 presso lo Studio Punto Servizi Casa Verona Srl, diventandone Presidente nell'anno 2006, ricoprendo il ruolo di Amministratore condominiale e di gestione dello Studio.

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