Utilizzo delle parti comuni da parte del singolo condomino.

settembre 16, 2015 | posted in: Giurisprudenza Condominiale, Normativa gestione Condominiale | by

Uno degli aspetti che può creare maggiormente attrito nella vita condominiale, riguarda l’utilizzo delle parti comuni da parte del singolo condomino. Va anzitutto precisato che per il miglior godimento della cosa privata è possibile disporre di parti condominiali, rispettando alcuni principi previsti dal Codice Civile. Il testo in materia di condominio negli edifici rimanda direttamente agli articoli sulla comunione in generale e quindi gli articoli 1100 e seguenti e nella fattispecie l’articolo 1102 prevede che ogni condomino possa utilizzare gli spazi comuni purché:

  • non alteri la destinazione degli stessi;
  • non ostacoli il diritto degli altri condomini a farne il medesimo uso (per modalità, intensità e quantità);

Alla prima domanda, quindi, se un condomino abbia il diritto di disporre di parti comuni, la risposta è si. Più semplice la risposta alla domanda su chi gravino i costi di tali modifiche: ovviamente su chi le dispone e non sul condominio.

Posti gli elementi precedenti, la questione più spinosa è: pur avendone diritto, il singolo condomino può procedere alle attività senza dare previo avviso al condominio? La risposta è no. Infatti il condominio ha anzitutto il diritto di certificare il rispetto dei due punti cardine precedentemente elencati e soprattutto definire delle linee guida che garantiscano per analoghe attività il mantenimento di uno standard per altri futuri interessati all’utilizzo di quella parte comune.

Un caso pratico che ci è stato sottoposto: un condomino, il cui appartamento si trova al piano rialzato, sopra l’androne aperto dell’edificio, per garantire una maggior coibentazione dell’immobile si è detto interessato al rivestimento con cappotto della porzione di soffitto dell’androne sopra il quale insiste il suo appartamento. Viene rispettato sicuramente il parametro di non alterazione della destinazione d’uso, mentre per consentire agli altri condomini di farne il medesimo uso per modalità, intensità e qualità, il condominio ha diritto di indicare uno standard unico di spessore del rivestimento, in modo da mantenere inalterato l’aspetto estetico di quella parte condominiale.

Indicazioni più specifiche sono previste nell’articolo 1122-bis in relazione all’installazione di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da parte di fonti rinnovabili. Nel comma 3 vengono precisamente indicate le modalità di gestione in caso di interessamento delle parti comuni condominiali.

Capobianco Dott. Mattia

 

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