Modificazioni delle destinazioni d’uso e relativa maggioranza

Per destinazione d’uso di un immobile s’intende l’insieme delle modalità e finalità di utilizzo del manufatto edilizio. Ve ne esistono di diversi tipi, tra cui quella residenziale, commerciale ed industriale.

Chiaramente in questo articolo si porrà l’attenzione sulla destinazione d’uso sulle parti comuni condominiali, nella fattispecie nel passaggio da area comune a parcheggio ad uso esclusivo di un singolo condomino contro corrispettivo.

La sentenza di Cassazione 26295 del 15 dicembre 2014, relativa ad una delibera assembleare datata 31 ottobre 2001, delineò che le destinazioni d’uso erano vere e proprie innovazioni e, come tali, andavano approvate in sede di assemblea con la maggioranza qualificata prevista per le stesse (il voto favorevole da parte della maggioranza dei partecipanti all’Assemblea che posseggano comunque almeno metà del valore dell’edificio).

Il Legislatore però ha voluto tutelare maggiormente la destinazione d’uso delle parti comuni data la rilevanza economica e la possibile limitazione sul godimento di una parte comune grazie alla Riforma del Condominio (che potete trovare esplicitata dal Dott. Capobianco al link http://www.puntoservizicasa.com/wordpress/?p=593).

Grazie alla Riforma, entrata in vigore il 18 giugno 2013, il Legislatore ha inserito nel Codice Civile all’Art. 1117 ter. “Modificazioni delle destinazioni d’uso”; esplicitando che, nel caso in cui i condomini vogliano cambiare la destinazione d’uso ad una parte ad uso condominiale, è neccesario che in sede di Assemblea vi sia il voto favorevole di 4/5 dei partecipanti alla stessa e che rappresentino i 4/5 del valore dell’edificio.

Ritornando dunque al caso relativo alla sentenza sopradescritta si evince che la Corte di Cassazione ha fatto riferimento alle norme vigenti al periodo in cui è avvenuta la deliberazione assembleare (31/10/2001) e che, qualora dovesse pronunciarsi ora, dovrebbe tenere conto della nuova maggioranza ancor più vincolante.

Peterà Matteo

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