Delibere nulle, annullabili e impugnazione.

gennaio 29, 2015 | posted in: Giurisprudenza Condominiale | by

La differenza concettuale tra delibera nulla e annullabile è fondamentale nell’ambito dell’impugnazione delle delibere assembleari. Vediamo quindi nella sostanza a cosa ci stiamo riferendo:

Delibera nulla: di fatto è come non fosse mai stata assunta. Cosa significa? che esse possono essere impugnate in qualsiasi momento, anche per assurdo da chi avesse dato il proprio voto favorevole, senza termini di prescrizione. La delibera assume tale qualità nel momento in cui tratta argomenti al di fuori dei poteri dell’Assemblea, risulta contrarie a norme imperative di legge o a norme costituzionali, qualora superi i confini dei diritti del singolo proprietario o modifichi parti di regolamenti contrattuali in assenza dell’unanimità;

Delibera annullabile: essa assume pienamente valore qualora non sia impugnata entro 30 giorni dalla data assemblea (per i contrari o astenuti presenti all’Assemblea) o dalla data di notifica (per gli assenti). Sono annullabili tutte le delibere che non siano nulle. Alcuni esempi pratici: delibere assunte senza le maggioranze previste dal Codice Civile, oppure su argomenti non inseriti nell’ordine del giorno oppure assunte in Assemblee con vizi nella convocazione;

Risulta opportuno inoltre evitare equivoci sul concetto di impugnazione: essa infatti non è la formale comunicazione all’Amministratore o al Condominio di contrarietà alle delibere assunte. Si tratta invece di un atto legale di citazione a comparire avanti al giudice, con la conseguente necessità di costituirsi in giudizio tramite rappresentanza di un avvocato. Va inoltre ricordato che l’impugnazione della delibera non comporta la sospensione della immediata esecutività e pertanto (salvo casi particolari) fino a sentenza la delibera avrà valore ed efficacia.

Capobianco Dott. Mattia

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